Usucapione ultratriennale di bene mobile registrato – articolo 1162 Codice Civile.
La sezione filtro della Cassazione, con ordinanza n. 33453 del 17 dicembre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’acquirente a non domino di un’automobile per possesso ultratriennale del bene (usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri – articolo 1162 c.c.).
Il ricorrente aveva convenuto nei precedenti gradi di giudizio (e in cassazione) il venditore non proprietario dell’auto, in luogo di colei che risultava proprietaria da una visura al p.r.a.
La Cassazione ha ribadito che chi acquista un bene mobile iscritto in pubblici registri da chi non è proprietario, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla trascrizione, purché sia in buona fede ed abbia acquistato in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto.
L’accertamento dell’avvenuta usucapione ex art. 1162 va effettuato, però, nei confronti dell’apparente effettivo proprietario e non del venditore, come da principio ormai consolidato (Cass. Civ. n. 24260/2018 e Cass. Civ. n. 22418/2011).
La massima richiamata nell’ordinanza in commento è la seguente: l’azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà per usucapione deve essere proposta nei confronti di chi ne è proprietario all’atto della domanda.
Lecco, 20 gennaio 2020
Avv. Fabio Brusadelli