Comunicato del Presidente del Tribunale di Lecco – Ricorso per decreto ingiuntivo – Pagamento canoni di locazione – Competenza per valore – Tribunale.
Nel marzo del 2017 il Presidente del Tribunale di Lecco, con una comunicazione all’attenzione degli iscritti al nostro Ordine, aveva reso nota la concorde volontà dei giudici civili dell’Ufficio nel ritenere che la competenza a decidere sui ricorsi per decreto ingiuntivo aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione e oneri accessori per somme inferiori ai 5.000,00 euro spettasse al Giudice di Pace.
Il Tribunale di Lecco aveva concordato questo orientamento condividendo l’apparato motivazionale della sentenza n. 21582 del 19 ottobre 2011 delle Sezioni Unite, di cui riportiamo la massima: “ è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese relative a beni mobili, ancorché abbiano la loro fonte in un rapporto riguardante un bene immobile”.
Il Foro Lecchese intese così attuare una funzione deflattiva del contenzioso, in una prospettiva di valorizzazione della magistratura onoraria.
Anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite, tuttavia, la questione interpretativa rimaneva aperta, visto il disposto di cui all’articolo 21 c.p.c., che riserva al Tribunale le cause in materia di locazione e comodato di immobili.
Alla luce di due recentissime pronunce della Suprema Corte, la n. 20554/19 e la n. 28041 del 31 ottobre 2019, l’orientamento sin qui condiviso è mutato, come reso noto dal Presidente con nota del 6 dicembre 2019.
Questa la massima della sentenza di ottobre: “in tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all’art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale” (peraltro formulata ai sensi dell’articolo 363, comma terzo, c.p.c. e quindi con enunciazione d’ufficio di un principio di diritto).
Con l’intento di privilegiare l’opzione interpretativa che garantisca la minor contendibilità della decisione evitando la proliferazione di gravami, il Tribunale di Lecco ha quindi concordato di aderire al più recente orientamento.
L’attuale giurisprudenza del nostro Foro è quindi nel senso di ritenere funzionalmente competente il Tribunale in tutti i casi relativi a rapporti di locazione, inclusi quelli di richiesta dei soli canoni di locazione, in via monitoria, di valore inferiore agli € 5.000,00.
Resta fermo che, qualora l’ingiunzione si richiesta in uno con lo sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c., è pure competente il Tribunale.
Avv. Fabio Brusadelli