Non più, come un tempo, solo interdizione ed inabilitazione.
Alla perdita o alla riduzione, anche temporanea, della capacità di provvedere ai propri interessi per infermità, malattia, o menomazione fisica o psichica, si può ovviare – a tutela dei propri congiunti – con lo strumento più flessibile dell’amministrazione di sostegno.
Anche in questo caso gli avvocati dello Studio possono fornire tutte le delucidazioni del caso, predisporre il necessario ricorso e assistere il cliente in tutte le fasi del procedimento.