Il Tribunale di Modena, con sentenza del 30 ottobre 2019, ha dichiarato improcedibile un giudizio avente ad oggetto un contratto bancario perché, essendo stato concesso il termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5 del D.Lvo. 4 marzo 2010 n. 28, avanti al mediatore s’erano presentati i soli avvocati, senza i rispettivi assistiti.
Benché la pronuncia abbia dato luogo a conseguenze di non poco rilievo quali l’improcedibilità della causa e la condanna dell’attore a rifondere le spese alla banca convenuta, la decisione non desta alcuno stupore.
Stabilisce, difatti, l’articolo 8 del citato decreto legislativo, richiamato dal Giudice estensore, che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”. Ed è “alle parti” che il mediatore “chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione”. Non avrebbe quindi senso, secondo il Tribunale di Modena, un incontro di mediazione al quale partecipino i soli avvocati, essendo i loro clienti i naturali ed indispensabili interlocutori del mediatore.
Ancora da risolversi il ben più complesso problema sollevato da molti organismi di mediazione e da qualche giudice di merito: la condizione di procedibilità è assolta quando le parti, pur comparendo personalmente al primo incontro, dichiarino semplicemente di non voler iniziare la procedura di mediazione ?
Prima o poi anche quest’aspetto dovrà essere chiarito.
Avv. Fabio Brusadelli