Responsabilità medica – Danno esistenziale – Consenso informato – Stato di necessità.
Con sentenza dell’8 novembre 2019 la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in tema di consenso informato e responsabilità medica.
Ad una paziente era stata diagnosticata la necessità di sottoporsi ad un intervento di asportazione di minime formazioni tumorali benigne al seno. Raccolto il consenso informato (L. 23.12.1978 n. 833 art. 23), durante l’operazione in anestesia totale il chirurgo accertava invece la particolare gravità ed estensione della patologia, di natura maligna, e procedeva all’integrale ablazione della mammella sinistra.
La ricorrente deduceva di aver subito un danno esistenziale per violazione al proprio diritto di autodeterminazione personale, avendo prestato il consenso per un’operazione meno invasiva.
La Corte ha chiarito che lo stato di necessità in cui la scelta operatoria è stata fatta (estrema gravità della patologia, urgenza di procedere ed impossibilità di raccogliere un ulteriore consenso della paziente, già in anestesia totale) esclude ogni addebito di responsabilità per mancata richiesta del consenso informato.
Restano fermi i principi espressi in passato dalla corte di legittimità, ribaditi in motivazione, ovvero: che il consenso informato al trattamento medico non può mai essere presunto ma deve essere espresso (Cass. n. 16336 del 2018) e che allorquando si deduca di aver subito un danno esistenziale è necessario che la parte alleghi elementi probatori in ordine all’alterazione delle proprie abitudini di vita.
Avv. Fabio Brusadelli