Responsabilità civile – nesso di causalità.
Con sentenza n. 27985 del 31 ottobre 2019 la Terza Sezione della Cassazione Civile ha definitivamente pronunciato su un tragico fatto di cronaca accaduto qualche anno fa. Un giovanissimo studente di liceo scientifico statale, appreso di essere stato bocciato nel momento in cui s’è recato, con la fidanzata, a vedere i quadri affissi presso la sede della propria scuola, e senza che alcuno dei docenti avesse provveduto a preventivamente informare i genitori ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001 n. 90, s’è suicidato. I genitori dello sfortunato ragazzo, ritenendo sussistere un nesso causale tra l’atto omissivo della scuola e l’immediatamente successivo tragico evento, hanno chiesto un risarcimento al Ministero dell’Istruzione ed al Liceo. La domanda, già rigettata in primo grado ed in appello, è stata portata al vaglio della Cassazione, la quale in motivazione ha ribadito i propri precedenti orientamenti in tema di illecito aquiliano e nesso di causalità.
Ritenuti incontroversi i fatti, la Corte ha dapprima chiarito la ratio della norma di fonte secondaria violata dall’istituto scolastico, che così recita al comma 4°: “le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria e superiore”. Ebbene, per gli Ermellini tale norma ha il fine di consentire che la notizia della bocciatura sia opportunamente filtrata dai genitori, prima di venire a conoscenza di studenti minorenni.
Quanto al nesso di causalità tra la violazione commessa dalla scuola e l’evento suicidio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza d’appello, ove erano state esattamente applicate le regole causali. In particolare, sul piano della causalità generale, disciplinata da regole scientifico/statistiche, s’è ritenuto che non risponda a regolarità causale la condotta di uno studente che, a fronte della mancata ammissione all’anno successivo, decida tragicamente di porre fine alla propria vita e che la norma violata non sia volta a tutelare il rischio tipico dell’evento suicidio, ma trovi invece la sua ragione nella già accennata necessità che i genitori preparino adeguatamente e serenamente i figli minori alla bocciatura. Sul piano, poi, della causalità specifica, che va accertata mediante un giudizio contro-fattuale che ponga al posto dell’omissione il comportamento dovuto, effettuando poi il giudizio sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, la Cassazione ha ritenuto doversi escludere la sequenza di fatti “omesso preventivo avviso” / “suicidio del minore”.
Non v’è quindi, secondo la sentenza in commento, nesso causale e non può esservi, dunque, risarcimento del danno.
Avv. Fabio Brusadelli