Notifiche in proprio a mezzo PEC – Registro INI-PEC valido – La Cassazione corregge il tiro.
Il 9 ottobre scorso il Consiglio Nazionale Forense aveva inviato al Primo Presidente della Corte di Cassazione una nota che esprimeva estrema perplessità e preoccupazione.
Migliaia di notifiche, effettuate in proprio dagli avvocati ai sensi dell’articolo 3-bis L. n. 53 del 1994 utilizzando indirizzi estratti dal registro INI-PEC, rischiavano infatti di essere considerate invalide, dopo che la Cassazione, con sentenza n. 3709/19 e con ordinanza n. 24160/19, aveva statuito che “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE”.
Tra febbraio e novembre, quindi, qualche grattacapo in più per gli avvocati, che hanno avuto remore a procedere alle notifiche verso indirizzi estratti da INI-PEC, nonostante non vi fosse alcun dubbio sul fatto che tale registro dovesse essere considerato un pubblico elenco valido ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale. Di fronte, tuttavia, all’indirizzo espresso dalla Corte di Legittimità, in pochi si sono fidati.
Finalmente, con ordinanza n. 29747 del 15 novembre scorso, la Cassazione ha fatto chiarezza. Utilizzando lo strumento della correzione dell’errore materiale, è tornata al principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23620/2018: è valida la notificazione eseguita presso l’indirizzo estratto da INI-PEC.
Avv. Fabio Brusadelli