Unitamente alle linee giuda per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 il Presidente del Tribunale di Lecco, d’intesa con il nostro Ordine degli Avvocati, ha promulgato un protocollo per le udienze civili tramite trattazione scritta, in attuazione dell’articolo 83, lettera h, D.L. n. 18 del 2020.
Le indicazioni fornite dal protocollo, cui le parti dovranno attenersi in tutte le ipotesi in cui il Giudice disponga – con provvedimento telematico – che l’udienza debba svolgersi secondo tali modalità, modificano in maniera rilevante lo svolgimento del processo, andando ad incidere sul principio dell’oralità che deve caratterizzare il rito civile ex articolo 180 c.p.c.
E se è vero che ormai da anni, con l’introduzione del processo telematico, tale principio ha subito alcune limitazioni, e che s’è già discusso sull’opportunità di rendere più snella la trattazione di alcune udienze tra le quali quelle di precisazione delle conclusioni o di ammissione dei mezzi istruttori, non ci si può esimere dal porsi qualche interrogativo sul fatto che la necessità e l’urgenza di adottare misure per fronteggiare la crisi epidemiologica da corona virus potrebbe, qualora il protocollo diventasse prassi stabile, rivoluzionare il processo diminuendo le occasioni di confronto dialettico tra giudice, parti e avvocati.
Si osserva in primo luogo che la trattazione scritta dovrà essere disposta in via preferenziale rispetto al secondo modello, quello della trattazione mediante collegamento da remoto (videoconferenza).
E’ precisato altresì che le note scritte tengono luogo della trattazione orale e non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all’udienza che viene trattata. Per questo motivo in più punti del protocollo si ricorda che le note scritte devono essere limitate alle sole istanze e conclusioni (art. 1 e art. 7) e redatte secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Si prevede che il giudice possa anche, con il provvedimento con il quale prescrive la trattazione scritta, indicare limiti dimensionali per le note, purché congrui rispetto alla concreta attività da svolgersi.
Opportunamente viene salvaguardato il disposto dell’articolo 183 c.p.c. (e di altre norme sui riti speciali) prevedendo che il giudice possa indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.
Come detto, è il giudice a disporre questa modalità di trattazione. Lo fa per il tramite di un provvedimento con il quale vengono fissati i termini, eventualmente differenziati per ciascuna parte, per il deposito (esclusivamente telematico) delle note. La cancelleria comunica il provvedimento tramite PCT e inserisce nello storico del fascicolo telematico la dicitura trattazione scritta (art. 4).
Al mancato deposito delle note si applica la disciplina vigente per la mancata comparizione delle parti (art. 181 c.p.c.). L’avvocato dovrà quindi sempre depositare una nota che, nell’ipotesi in cui non vi sia nulla da dedurre, potrà essere limitata ad un generico richiamo ai precedenti scritti difensivi. In caso di mancato deposito delle note di tutte le parti costituite, il giudice emetterà i provvedimenti di cui all’articolo 309 c.p.c.
Dal combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del protocollo può evincersi che:
- il provvedimento con il quale si dispone la trattazione scritta non vale per tutto il processo, ma in via preferenziale per quelle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ed in particolar modo: udienza di pc; udienze di ammissione prove; udienza di giuramento del CTU e nei procedimenti di ATP; udienza per l’esame dell’elaborato peritale;
- è facoltà dei difensori chiedere che l’udienza venga tenuta mediante trattazione da remoto o in modalità tradizionale, col seguente distinguo: se lo chiede una sola parte il giudice emette decreto motivato e parrebbe poter rigettare l’istanza (art. 3); se lo chiedono tutte le parti, congiuntamente, il giudice dovrà fissare udienza di trattazione da remoto o tradizionale. Ne deriva che, nel primo caso, il difensore che chiede trattarsi un’udienza con una delle modalità alternative a quella scritta dovrebbe comunque formulare conclusioni e istanze, per non precludersi la possibilità di dedurre nell’ipotesi in cui il giudice rigetti l’istanza;
L’articolo 5 del protocollo prospetta la possibilità che l’udienza tramite scambio di note scritte sia anticipata o posticipata per giustificati motivi rispetto a quella già fissata. In ogni caso, l’udienza comunque fissata costituirà per le parti e per il giudice il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice.
I difensori dovranno denominare i propri scritti (art. 7) “note di trattazione scritta” o utilizzare altra dicitura similare ed inserire un prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia di istanze formulate (es. inibitoria ecc.).
I termini per il deposito, che dovranno essere congrui rispetto all’udienza di cui si tratta (art. 8) sono a discrezione del giudice. Il protocollo suggerisce tuttavia l’assegnazione dei seguenti termini:
- per le prime udienze, qualunque sia il rito applicabile, un termine non inferiore a 7 giorni dopo la data dell’udienza per note scritte dell’attore e un termine identico a quello assegnato all’attore per note scritte del convenuto;
- in tutti gli altri casi un termine unico a tutte le parti non inferiore a 7 giorni prima dell’udienza.
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Lecco, 18 maggio 2020
Avv. Fabio Brusadelli