Processo civile telematico – copie informatiche – mancata firma del Cancelliere – validità – articolo 16-bis, comma 9-bis D.L. n. 179/2012.
La recente ordinanza della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione – n. 93 depositata il 7 gennaio 2020 – ha riaffermato il principio già espresso dagli Ermellini con sentenza n. 26479 del 2017.
Le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all’originale, anche se prive della firma del Cancelliere, come precisato dall’articolo 16-bis, comma 9-bis D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221 del 2012.
La norma, secondo Cassazione, è applicabile a tutti gli atti digitalizzati.
Ne derivano conseguenze di non poco rilievo, come nella fattispecie che ha dato luogo alla pronuncia in commento. Il ricorrente deduceva la nullità, per l’omessa firma del Cancelliere, di un’ordinanza di rigetto della domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato. Secondo la ricostruzione del ricorrente, dalla nullità dell’ordinanza e dal combinato disposto degli articoli 702-quater, 327e 133 c.p.c. derivava l’applicabilità del termine semestrale per l’impugnazione e non di quello breve.
La Corte, non rilevando alcuna violazione di legge ed affermando la validità dell’ordinanza priva di firma del Cancelliere, ha rigettato il ricorso.
Lecco, 5 febbraio 2020
Avv. Fabio Brusadelli