(Cass. Civ. Sez. Un. 18 settembre 2020 n. 19596).
La terza sezione civile della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di massima di particolare importanza: chi, tra opponente ed opposto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sia tenuto a promuovere la procedura di mediazione obbligatoria.
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 non lo chiarisce e la massima resa dalla Cassazione con sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015 – secondo la quale tale onere verte in capo all’opponente – è stata disattesa da numerosi Tribunali italiani ed ampiamente confutata in dottrina. La questione non è di poco conto, giacché ben diverse sono le conseguenze dell’inerzia di una parte piuttosto che dell’altra: improcedibilità dell’opposizione con definitività ed irrevocabilità del decreto ingiuntivo, oppure improcedibilità dell’opposizione con revoca del decreto opposto.
Ritengono le Sezioni Unite, esplicitando argomenti di carattere testuale, logico e sistematico, che l’orientamento espresso nel 2015 non possa essere condiviso e debba invece stabilirsi che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia a carico del creditore opposto.
Partendo dal dato normativo, vengono analizzate le norme del D.Lgs n. 28/2010 a partire dall’articolo 4, secondo il quale la parte che attiva la mediazione ne debba specificare l’oggetto e debba dedurre le ragioni della pretesa. Non si può quindi ritenere che sia l’opponente – cioè il debitore che si limita a reagire all’iniziativa del creditore – a dover indicare le ragioni di una pretesa che non è la sua. Anche l’articolo 5, comma 1-bis, il quale dispone che “chi intende esercitare in giudizio un’azione” è tenuto ad esperire il procedimento di mediazione, non può che far riferimento, secondo le Sezioni Unite, all’attore, che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (attore in senso sostanziale). Infine, gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza, di cui all’articolo 5, comma 6°, in quanto favorevoli all’attore, dovrebbero logicamente essere il frutto di una sua iniziativa, e non di quella della controparte. Dal dato normativo e letterale le Sezioni Unite traggono quindi una prima conclusione, e cioè che le tre norme sopra richiamate sono univoche nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore/convenuto opposto.
Le ragioni di ordine logico-sistematico sono così riassumibili: nel giudizio di opposizione, sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito, e dunque appare più conforme al sistema che le parti riprendano ciascuna la propria posizione e che sia il creditore (attore in senso sostanziale, ma convenuto-opposto in senso formale) ad introdurre la mediazione. Ancora, l’articolo 647 c.p.c. detta un’ipotesi di “inerzia sanzionata” a carico dell’opponente, facendo derivare l’esecutorietà del decreto (“sanzione”) alla mancata opposizione o alla mancata costituzione dell’opponente. Sarebbe quindi un’illogica forzatura ritenere che la medesima conseguenza si possa produrre allorquando l’opponente si sia comunque attivato promuovendo il giudizio di opposizione e si sia costituito.
Da ultimo, le Sezioni Unite analizzano la questione sotto il profilo dell’armonia con il dettato costituzionale. Porre l’onere a carico dell’opponente, che ha già manifestato la sua intenzione di ricorrere all’azione giudiziaria, e sanzionare la sua inerzia nel dare avvio ad un procedimento che giurisdizionale non è (la mediazione) con l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, avvicina la fattispecie a quella “giurisdizione condizionata” già fatta oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale.
All’esito di queste osservazioni, le Sezioni Unite hanno quindi formulato il seguente principio di diritto: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”
Lecco, 9 dicembre 2020
Avv. Fabio Brusadelli