La prima sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 2976 depositata il 7 febbraio 2020, ha ritenuto rituale il deposito della sola memoria di replica ex articolo 190 c.p.c., anche nel caso in cui la parte abbia omesso il deposito della comparsa conclusionale.
Non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo – sostiene la Corte – che condizioni il diritto alla replica all’avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale.
A sostegno, viene ribadito il costante orientamento secondo il quale la memoria di replica ai sensi dell’articolo 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Cass. n. 6439/2009; Cass. n. 17895/2011).
Va detto che, nel caso specifico, il ricorrente in Cassazione non aveva lamentato un uso o contenuto improprio della memoria di replica, alla stregua di una conclusionale “tardiva” che avrebbe potenzialmente violato il proprio diritto di difesa, ma ne aveva solo contestato il deposito assumendone l’irritualità.
L’ordinanza in commento ha, tuttavia, approfondito anche questo tema chiarendo che con le memorie di replica le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le proprie tesi difensive e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali il giudice non deve pronunciarsi.
Con l’avvertimento – conclude la Corte – che l’eventuale utilizzo improprio della memoria di replica a conclusionale non comporterebbe affatto automaticamente una lesione del diritto di difesa e non potrebbe esonerare la parte interessata dal censurare con apposito mezzo di impugnazione la sentenza per i suoi vizi intrinseci, a prescindere dalla loro eventuale sintonia con le argomentazioni asseritamente irrituali della controparte.
Lecco, 9 aprile 2020
Avv. Fabio Brusadelli