Mediazione delegata – Termine ordinatorio di 15 giorni per la presentazione della domanda – – Improcedibilità – Non sussiste – art. 5, comma 2°, D.Lvo n. 28 del 2010.
Torniamo ad occuparci di mediazione, e nello specifico di mediazione delegata ai sensi dell’articolo 5, comma 2°, D.Lvo n. 28 del 2010.
Come noto, tale norma prevede che in corso di giudizio il giudice possa disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, anche in sede di appello e valutata la natura della causa. In tal caso l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione delegata può essere disposta entro l’udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione della causa) ed il giudice deve fissare l’udienza per la verifica dell’effettivo esperimento del procedimento assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il Tribunale di Firenze, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ne aveva dichiarato d’ufficio l’improcedibilità, per aver la parte onerata ritardato la presentazione della domanda di mediazione, violando il termine concesso.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 65 del 13 gennaio 2020, ha ritenuto tale decisione errata sotto molteplici profili, ben argomentando in ordine alla natura del termine di cui si discute.
Osserva in primo luogo la Corte che l’improcedibilità dell’azione non può essere dichiarata se non comminata dalla legge. Le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità.
Il termine di 15 giorni fissato dall’articolo 5, comma 2°, D.Lvo n. 28/2010 è senz’altro ordinatorio e non perentorio, poiché la legge non lo indica come tale ai sensi dell’articolo 152, comma 2°, c.p.c.
La stessa norma che istituisce la mediazione delegata fa derivare l’improcedibilità dal mancato esperimento effettivo della mediazione entro la data dell’udienza fissata per la verifica, e non dal rispetto o meno del termine ordinatorio per la proposizione della domanda (si veda sul punto anche Corte d’Appello di Milano, 4 luglio 2019).
Benché, quindi, nel caso specifico, la parte abbia introdotto la mediazione con qualche giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal giudice, il procedimento è iniziato e s’è concluso entro l’udienza di verifica, e l’atto ha raggiunto il suo scopo ai sensi dell’articolo 156, comma 3°, c.p.c.
La sanzione dell’improcedibilità non può quindi essere comminata.
La Corte d’Appello di Firenze va oltre, osservando che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea (C.G.UE n. 75/16 del 14 giugno 2017) che ha ripetutamente affermato come il sistema delle ADR non possa precludere l’accesso alla giustizia statuale.
Lecco, 3 marzo 2020
Avv. Fabio Brusadelli