Opposizione all’esecuzione – Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Liquidazione delle spese – Criterio della soccombenza virtuale.
Con l’ordinanza n. 1005 del 17 gennaio 2020 la sesta sezione civile della Cassazione ha dato continuità all’indirizzo espresso dalle sentenze n. 30857 del 29 novembre 2018 e n. 31955 dell’11 dicembre 2018.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, allorquando il titolo esecutivo venga meno anche per motivi del tutto autonomi e diversi rispetto a quelli per i quali era stata proposta l’opposizione, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Nel regolare le spese del giudizio di opposizione, tuttavia, va utilizzato il criterio della soccombenza virtuale giacché la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda (artt. 99, 100 e 112 c.p.c.), non determina di per sé la fondatezza dell’opposizione ed il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse.
Nelle opposizioni all’esecuzione, infatti, il principio della domanda riceve un’ulteriore cristallizzazione in virtù della individuata tipologia dei motivi che la legittimano e della delimitazione dell’oggetto dell’opposizione all’esame dei motivi concretamente proposti. Il rilievo d’ufficio della caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo è un’eventualità esterna rispetto ai motivi d’opposizione, che vanno comunque valutati secondo il criterio della soccombenza virtuale per la decisione in punto spese. Diversamente, la tempistica della caducazione del titolo andrebbe ad incidere sulla distribuzione dei costi della lite, incentivando un possibile utilizzo strumentale dell’opposizione.
Lecco, 6 maggio 2020
Avv. Fabio Brusadelli