Fondo patrimoniale – Scioglimento senza autorizzazione del giudice tutelare – Legittimazione in capo ai minori – Revocatoria – Articoli 169 e 171 codice civile.
Spesso l’azione revocatoria è strumento utilizzato dal creditore per far dichiarare l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, costituito dal debitore in suo danno.
Una fattispecie del tutto particolare è stata oggetto di esame da parte della Terza Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 30517/2019 del 22 novembre 2019).
Il debitore aveva costituito un fondo patrimoniale a favore dei figli minori (art. 167 e ss. c.c.). Il creditore ha agito in revocatoria. Nelle more il debitore ha sciolto volontariamente il fondo ed ha alienato l’immobile in esso conferito, senza l’autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell’articolo 169 c.c. Soccombente in primo e secondo grado di giudizio, il creditore ha depositato ricorso in Cassazione deducendo l’annullabilità dell’atto di scioglimento per non aver i genitori chiesto ed ottenuto l’autorizzazione prevista.
La Corte ha ribadito quanto già oggetto di precedente pronuncia, e cioè che solo i minori beneficiari del fondo, al cui vantaggio è posto il divieto di scioglimento volontario del vincolo, possono agire per far annullare l’atto di scioglimento. Non già i terzi, sia pure creditori in revocatoria (Cass. n. 17811/2014).
A prescindere da quanto precede, precisa la Corte, nel caso specifico il fondo patrimoniale nemmeno era più revocabile, giacché l’inefficacia già conseguita per effetto dello scioglimento volontario impedirebbe un’ulteriore inefficacia conseguente alla revocatoria, che non è più utilmente esperibile.
Lecco, 26 febbraio 2020
Avv. Fabio Brusadelli