Come noto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha decretato nuove misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (DPCM 26 aprile 2020).
Nel corposo articolo 1 è contenuto l’elenco delle attività consentite e delle attività sospese, che ha avuto grande risalto nei notiziari e sugli organi di stampa, sollevando non poche polemiche da parte di coloro che non potranno riaprire il 4 maggio.
Ma cosa prevede il DPCM per le attività professionali e, in particolare, per gli Studi Legali ?
A dire il vero….ben poco ! In ultima posizione, alla lettera ii) dell’articolo 1°, si legge: In ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie o i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
L’apertura degli Studi Legali non è, quindi, espressamente vietata o sospesa, ma pare sconsigliata permandendo la raccomandazione per il lavoro agile in remoto salvo che per quelle attività che non possono essere svolte dall’avvocato nel proprio domicilio.
Si può presumere che, questa volta, non saranno adottati provvedimenti più restrittivi dalla Regione Lombardia, viste le numerose istanze per l’uniformità nazionale.
Nel rispetto di queste disposizioni, il cui testo integrale potrete leggere cliccando qui, Lo Studio Legale Brusadelli – Associazione Professionale resta attivo ed a disposizione per qualsiasi necessità dei clienti.
Lecco, 30 aprile 2020
Avv.ti Fabio Brusadelli e Giulia Brusadelli