Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 – Differimento entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa.
Ad evitare che, nel delicato periodo che stiamo vivendo, le numerose innovazioni alla disciplina della crisi d’impresa apportate dal D.Lgs 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) siano d’ostacolo alla rapida ripresa dei processi produttivi, commerciali ed imprenditoriali in genere, onerando tra l’altro gli Uffici Giudiziari di adottare nuove prassi organizzative ed applicative, il termine di entrata in vigore della novella è stato differito.
Ai sensi dell’articolo 5 del c.d. Decreto Liquidità, il comma 1° dell’articolo 389 del c.c.i. – che fissava l’entrata in vigore della riforma al 15 agosto 2020 – è stato sostituito dal seguente: “il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2″.
Ancora oltre un anno, quindi, prima che entrino in vigore i nuovi istituti volti ad anticipare l’emersione della crisi d’impresa quali, su tutti, gli strumenti di allerta, i procedimenti di composizione assistita della crisi con le relative misure premiali, l’operatività di OCRI (organismo di composizione della crisi di impresa) e OCC (organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) e le nuove procedure di regolazione della crisi.
Sino al 1° settembre 2021 continueranno ad operare i consueti istituti regolati dalla Legge Fallimentare.
Va osservato che il rinvio attuato dal Decreto Liquidità fa salvo il disposto del comma 2° dell’articolo 389 c.c.i. e pertanto sono già in vigore tutte le disposizioni ivi elencate tra le quali, in estrema sintesi, le modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, le modifiche al codice civile sulle norme che delineano gli assetti organizzativi dell’impresa, quelli organizzativi societari, la responsabilità degli amministratori e la nuova disciplina delle garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire (modifiche al D.Lgs n. 122 del 2005).
Di particolare rilevanza, perché coinvolge un’amplia platea di società a responsabilità limitata, il richiamo operato dal citato comma secondo all’articolo 379 c.c.i. Non è interessata dal rinvio ed è già in vigore la norma che prevede l’obbligo della nomina dell’organismo di controllo o del revisore per le s.r.l.: a) tenute alla redazione del bilancio consolidato; b) che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti – 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità.
Quelle società a responsabilità limitata che ancora non si siano uniformate alla nuova previsione (art. 2477 c.c.) devono quindi farlo, indipendentemente dal differimento dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi.
Lecco, 10 aprile 2020
Avv. Fabio Brusadelli