Ricorso per decreto ingiuntivo – Fattura elettronica – Estratto autentico delle scritture contabili – Necessità.
Con l’entrata in vigore della normativa inerente l’obbligo di fatturazione elettronica s’era formato qualche dubbio interpretativo in ordine alla necessità o meno di allegare ancora l’estratto autentico delle scritture contabili al ricorso per decreto ingiuntivo richiesto da un imprenditore per crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro e prestazioni di servizi.
Come noto, infatti, nel sistema di fatturazione previgente il requisito di cui alla prova scritta per l’ottenimento del decreto ingiuntivo (art. 633, n. 1, ed art. 634, comma 2, c.p.c.) risultava soddisfatto con l’allegazione di copia delle fatture impagate e dell’estratto autentico notarile del registro Iva o del registro fatture.
Istituito l’obbligo di generare e trasmettere le fatture tramite il sistema di interscambio (SDI), in dottrina andava sviluppandosi un orientamento per cui erano sufficienti le sole copie delle fatture, purché in formato .xml onde ne fosse garantita la conformità in quanto duplicati.
Da siffatta interpretazione poteva derivare un risparmio non indifferente per il ricorrente, non più tenuto a corrispondere al Notaio i compensi per l’estratto autentico.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 25 ottobre 2019, ha però ritenuto tuttora sussistente l’obbligo di allegare l’estratto delle scritture contabili perché la ratio della previsione di cui all’articolo 634 c.p.c. non risiederebbe nella garanzia di conformità tra la copia e l’originale delle fatture, ma in un controllo estrinseco sul fatto che le scritture contabili siano regolarmente tenute.
Dalla motivazione della sentenza in commento, che esamina attentamente il contenuto letterale dell’articolo 634 c.p.c., sembrerebbe potersi desumere che la fattura di per sé sola non è mai prova documentale sufficiente ma occorre che il creditore ricorrente dimostri di aver tenuto regolarmente le scritture per poter accedere al “beneficio” del procedimento speciale monitorio.
Ad evitare, quindi, di depositare domande prive di supporto probatorio, con consequenziale richiesta di integrazione ex art. 640 c.p.c. e perdita di tempo, l’avvocato dovrebbe suggerire al proprio assistito di procurarsi l’estratto notarile.
Avv. Fabio Brusadelli