Il Presidente del Tribunale di Lecco – Dott. Ersilio Secchi – ha diramato con decreto n. 2086 del 4 maggio 2020 le linee guida per la trattazione degli affari giudiziari civili e penali, vincolanti nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020.
Si tratta di misure volte alla riattivazione del lavoro di giudici, cancellerie ed altri operatori del diritto tra cui gli avvocati, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute per evitare assembramenti, la cui adozione è prevista dall’art. 83, comma 6°, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
In questo contributo analizzeremo solo gli aspetti generali del decreto 2086 limitatamente al settore civile, riservando al altri articoli un dettagliato approfondimento dei due protocolli adottati d’intesa con il nostro Ordine, relativamente alle udienze che si svolgeranno secondo la modalità della trattazione scritta ed a quelle che si svolgeranno tramite collegamento da remoto.
- Disposizioni generali. Cause del settore civile ordinario.
Le udienze nelle cause del settore civile ordinario, già fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio potranno essere rinviate da ciascun giudice a data successiva al 31 luglio. Nel periodo indicato verranno tuttavia trattate: a) le cause relative agli affari urgenti (quelle di cui al comma 3°, lettera a) dell’articolo 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18); b) quelle che ciascun giudice riterrà meritevoli di pronta trattazione avuto riguardo all’urgenza, alle loro peculiarità, al ruolo, alla natura dei diritti in contesa e agli interessi delle parti. Di regola vengono considerati suscettibili di trattazione senza rinvio i procedimenti già pervenuti alla fase della precisazione delle conclusioni.
Con riguardo alle cause che non verranno rinviate, sarà sempre il singolo giudice a stabilire se lo svolgimento delle udienze avverrà secondo le modalità della “trattazione scritta” o secondo quelle della “trattazione da remoto” sulla scorta dei due protocolli adottati.
In via solo residuale, quando non sarà in concreto possibile il ricorso alle due modalità indicate, le udienze di svolgeranno in forma tradizionale ma con scrupolosa osservanza delle misure di distanziamento e sempre a porte chiuse ai sensi dell’articolo 128 c.p.c. Preferibilmente verranno utilizzate solo le aule di maggiori dimensioni al primo piano del Palazzo di Giustizia. Le parti, i difensori e chiunque partecipi all’udienza dovranno essere muniti di DPI ed osservare eventuali ulteriori cautele indicate dal giudice.
- Cause di lavoro.
Il decreto 2086 precisa che rientrano tra i procedimenti non differibili e da trattare con urgenza le impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale e tutti quelli la cui ritardata trattazione può determinare grave pregiudizio alle parti. Ove il giudice disponga la trattazione scritta è inteso che gli avvocati, depositando note difensive, rinunciano alla lettura del dispositivo in udienza.
- Cause di famiglia e minori.
In ragione della peculiarità della materia trattata la modalità di svolgimento dell’udienza sarà quella ordinaria, con presenza delle parti e dei loro difensori.
Fermo quanto disposto dall’articolo 83, comma 3°, lettera a) del già citato D.L. n. 18, saranno considerate urgenti – e quindi da trattarsi – le cause nelle quali sussiste grave conflittualità tra le parti tale da determinare un situazione di serio pregiudizio per minori coinvolti e quelle aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione nei soli casi in cui venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità.
I procedimenti di natura consensuale (separazioni consensuali, divorzi congiunti ecc.) verranno trattati secondo la modalità della forma scritta salvo espressa richiesta di trattazione secondo modalità tradizionale contenuta nell’atto introduttivo.
- Procedure concorsuali e procedure esecutive.
La maggior parte delle udienze in procedure concorsuali si svolgerà con trattazione scritta, fatta salva la possibilità di eventuale comparizione del debitore dinanzi al giudice.
Lo stesso dicasi per tutte le udienze in procedimenti di espropriazione mobiliare e gran parte di quelle in procedimenti di espropriazione immobiliare.
- Udienze avanti il Giudice di Pace
In questo ambito si prevede che il GdP rinvii tutti i procedimenti a data successiva al 31 luglio, fatta eccezione solo per quelli urgenti di cui all’articolo 3 del D.L. n. 18
- Altre disposizioni di carattere generale.
Tutte le istanze, le richieste e gli atti di parte devono essere depositati telematicamente.
L’accesso al Palazzo di Giustizia è presidiato e regolamentato da uno o più incaricati. Ingresso e uscita dei partecipanti ai processi avverranno secondo percorsi separati in conformità alla segnaletica e su indicazione (anche telefonica) del cancelliere che assiste il giudice. Restano in vigore fino al 31 luglio le disposizioni precedenti in ordine agli orari di cancelleria ed all’ingresso su appuntamento.
Per leggere il testo integrale del decreto n. 2086 del 4 maggio 2020 clicca qui.
Lecco, 15 maggio 2020
Avv. Fabio Brusadelli