In un precedente articolo abbiamo già illustrato il contenuto del Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
In attesa di nuove norme, che con ogni probabilità estenderanno il periodo di sospensione, è stato chiarito che la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale è disposizione di portata generale, riferita a tutti i giudizi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo cuscinetto). Si applica quindi anche agli atti di impugnazione.
Avv. Fabio Brusadelli