Condominio – regolamento – divieto di attività moleste – uso esclusivo lastrico solare.
La Corte di legittimità torna ad occuparsi di divieti e limiti di destinazione delle cose di proprietà individuale in regime di condominio, con la sentenza n. 32685 del 12 dicembre 2019.
Con delibera assembleare un Condominio aveva negato l’autorizzazione ad installare un impianto di telefonia cellulare (antenna) su un lastrico solare ad uso esclusivo del richiedente, poiché in contrasto con la previsione del regolamento contrattuale che vietava “attività moleste”.
I condomini, preoccupati circa i disturbi da onde elettromagnetiche che l’antenna avrebbe potuto causare, avevano quindi limitato l’uso del bene individuale ai sensi dell’articolo 1122 c.c.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, favorevole al Condominio.
Ciò in base al principio, più volte ribadito, secondo cui i divieti ed i limiti di destinazione dei beni in proprietà individuale in regime di condominio devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro e non suscettibile di dar luogo ad incertezze.
Il medesimo principio può essere altrimenti declinato in questi termini: i divieti ed i limiti possono essere formulati sia mediante elencazione delle attività vietate, sia mediante riferimento ai pregiudizi che si vogliono evitare, ma devono risultare da indicazioni chiare ed univoche, essendo preclusa una loro interpretazione estensiva da parte del giudice del merito.
Non basta, quindi, che il regolamento preveda un generico divieto di attività moleste ma occorre esplicitare in modo chiaro l’attività vietata o lo specifico pregiudizio che si intende evitare.
Lecco, 14 gennaio 2020
Avv. Fabio Brusadelli