Condominio – immissioni – azione di manutenzione nel possesso – esperibilità – articolo 1170 Codice Civile.
La quarta sezione civile del Tribunale di Milano ha pubblicato, il 20 novembre 2019, un’ordinanza di accoglimento della domanda possessoria azionata da un Condominio ai sensi degli articoli 703, 669-ter c.p.c. e 1170 codice civile (azione di manutenzione nel possesso).
Deduceva il Condominio ricorrente che il conduttore di un’unità immobiliare sita nel medesimo stabile aveva dato avvio ad un’attività di ristorazione senza somministrazione, con preparazione di cibi da asporto, molestando i condomini nel possesso del cortile condominiale.
Ciò perché l’attività dava luogo a esalazioni intollerabili, con miasmi e fumi oleosi, in violazione di un divieto posto dal regolamento di condominio.
Accogliendo la domanda, il Tribunale di Milano ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività molesta, a tutela del possesso esercitato dai condomini.
Alcuni interessanti spunti in motivazione: l’amministratore di condominio è legittimato all’azione possessoria, trattandosi di azione volta alla conservazione di un bene comune (art. 1130, n. 4, c.c.); le azioni possessorie sono esperibili anche a difesa del possesso molestato da attentati rapportabili ad immissioni di fumi, vapori ed odori (Cass. 30 maggio 2005 n. 11382; Cass. 10 settembre 1997 n. 8829; Cass. 23 marzo 1996 n. 2604).
Lecco, 7 gennaio 2019
Avv. Fabio Brusadelli