(Tribunale di Alessandria, decreto del 23 febbraio 2021).
Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, i crediti degli studi associati e delle società tra professionisti non sono assistiti da privilegio generale ex art. 2751 – biscodice civile.
Ciò in quanto la norma – secondo la quale “hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti 2) le retribuzioni dei professionisti” – non sarebbe applicabile in via analogica ai crediti vantati dalle associazioni professionali e dalle StP poiché difetterebbe il requisito del carattere personale della prestazione, riferibile non già al singolo professionista quanto allo Studio.
Lo conferma il Tribunale di Alessandria in un recente decreto emesso all’esito di un procedimento di opposizione allo stato passivo promosso da uno Studio Legale Associato.
A sostegno della decisione in commento viene richiamato l’ormai tradizionale indirizzo secondo il quale il credito per compenso riferibile all’associazione o all’StP come parti del rapporto contrattuale col cliente conterrebbe necessariamente una seppur minima quota di remunerazione del capitale.
Per ottenere il privilegio il professionista (che pur appartenga ad un’associazione) deve dimostrare – sulla scorta di quanto affermato da Cass. 2.11.2017 n. 26067 – che il credito costituisce il corrispettivo di un’attività svolta personalmente, nell’ambito di un contratto d’opera sorto uti singulus tra cliente ed associato/persona fisica.
In difetto di tale prova, il privilegio non può essere riconosciuto.
Non è poi sufficiente, per rivelare la personalità della prestazione, dimostrare che il cliente ha avuto un unico interlocutore o referente per la pratica o che lo Studio ha affidato la trattazione di un affare ad uno solo dei professionisti associati, ma occorre dimostrare che per tutto lo svolgimento dell’incarico il singolo socio non si è avvalso, o si è avvalso in misura minima, delle strutture, dei collaboratori o degli altri soci dell’associazione.
Lecco, 28 ottobre 2021
Avv. Fabio Brusadelli