Actio negatoria servitutis – Protezione contro turbative e molestie – Ricorso al giudice dell’esecuzione – Articoli 612 c.p.c. e 949 c.c.
Il caso portato all’attenzione della Sesta Sezione Civile della Cassazione offre spunti di riflessione interessanti sull’eseguibilità di sentenze di mero accertamento negativo.
I nudi proprietari e gli usufruttuari di un fondo hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Belluno – con actio negatoria servitutis – l’Hotel confinante affinché fosse accertata l’insussistenza di una servitù di passaggio vantata dall’albergo per raggiungere un garage.
Ottenuta una sentenza favorevole, hanno chiesto al giudice dell’esecuzione, con ricorso ex art. 612 c.p.c., che ordinasse l’apposizione di una sbarra inamovibile lungo la rampa di accesso per impedire il passaggio.
Il giudice dell’esecuzione pronunciò ordinanza in tal senso, che venne tuttavia annullata in sede di opposizione sul presupposto che il titolo esecutivo, di mero accertamento negativo, contenesse un obbligo di non fare, insuscettibile di trovare esecuzione mediante la realizzazione di opere materiali impeditive della condotta vietata.
Il successivo ricorso in Cassazione dei proprietari del fondo servente è stato rigettato (Cass. Civ. VI Sez. ordinanza n. 9637 del 26 maggio 2020).
Secondo la Corte, gli attori avrebbero dovuto chiedere al giudice del merito ai sensi dell’articolo 949, comma 2°, c.c., l’ordine di cessazione delle turbative o delle molestie subite, per poter poi disporre di un titolo esecutivo suscettibile di esecuzione ai sensi dell’articolo 612 c.p.c. In difetto, non potrebbero ottenere dal giudice dell’esecuzione quella tutela che non hanno richiesto nel giudizio di cognizione.
Assimilando tale fattispecie a quella regolata dall’articolo 1079 c.c. per le azioni a difesa della servitù, i giudici della Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: “la sentenza che, accogliendo un’azione negatoria servitutis, si limita ad accertare l’inesistenza della servitù non è utilizzabile come titolo esecutivo per richiedere al giudice dell’esecuzione ex art. 612 c.p.c. l’individuazione delle misure atte a garantire la protezione da turbative o molestie, ove sul punto non si sia pronunciato, con statuizione di condanna, il giudice del merito ai sensi dell’art. 949 c.c., comma 2. Allo stesso modo, nel caso di accertamento della servitù ai sensi dell’art. 1079 c.c., non è possibile rivolgersi al giudice dell’esecuzione per far cessare eventuali impedimenti o turbative se l’adozione dei provvedimenti occorrenti non sia stata disposta dal giudice del merito”.
Di fronte alla violazione di un obbligo di non fare, quindi, il potere del giudice dell’esecuzione di determinare le modalità di esecuzione è anche in questo caso limitato dal contenuto del titolo esecutivo, che deve quantomeno individuare le misure da adottare per far cessare la turbativa.
Lecco, 8 luglio 2020
Avv. Fabio Brusadelli