Accesso ai documenti amministrativi

Accesso ai documenti amministrativi – Legge n. 241 del 1990 – Rapporti con l’istituto della ricerca telematica ex articolo 492-bis Codice Procedura Civile.  

In questa rubrica avevamo già pubblicato un articolo sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, di cui agli articoli 492-bis c.p.c.e 155-sexies disp.att.ne., che consente, previa istanza ed autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni con collegamento telematico diretto.

Tale disciplina si sovrappone con quella delineata dalla Legge n. 241 del 1990, che agli articoli 22 e seguenti regola il diritto di accesso ai documenti amministrativi per i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato al documento di cui è chiesta l’ostensione.

Nel corso di un giudizio di divorzio la moglie ha fatto istanza ai sensi della Legge del 1990 affinché Agenzia delle Entrate fornisse ogni informazione e documento concernente i rapporti finanziari del marito. Agenzia delle Entrate, sotto forma di richiesta di integrazione documentale ma sostanzialmente formalizzando un diniego, aveva ritenuto necessaria l’autorizzazione del giudice nelle forme di cui all’istituto delineato dal codice di procedura civile.

La questione è stata portata all’attenzione del T.A.R. Marche-Ancona, che con sentenza n. 658 del 25 ottobre 2019 ha precisato quanto segue.

La ricerca telematica ex articolo 492-bis c.p.c. costituisce un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione, già previsti dall’articolo 210 c.p.c., ma non rappresenta un’esclusione dal diritto d’accesso ai documenti contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari come regolato dalla Legge n. 241 del 1990.

Entrambe le forme di richiesta, quindi, possono essere utilizzati dagli interessati (così anche T.A.R. Sicilia-Catania, 7 marzo 2019, n. 457) e resta indubbio l’interesse ed il diritto all’accesso, anche in corso di un giudizio, qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 22, 23 e 25 e non sussistano le esclusioni di cui all’articolo 24 della legge citata.

Nella pronuncia in esame il T.A.R. ha avuto modo anche di ribadire come non spetti all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso un’indagine sulla concreta utilità della documentazione per la difesa dei propri interessi in giudizio.

I due strumenti sono quindi alternativi tra loro e possono essere utilizzati indifferentemente, sussistendone i presupporti.

Lecco, 29 gennaio 2020

Avv. Fabio Brusadelli