(Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 9.12.2020 n. 28104).
Il Tribunale di Treviso decise un giudizio di divorzio tra coniugi attribuendo all’ex moglie un assegno di € 300,00. Tale statuizione venne confermata dalla Corte d’Appello di Venezia e, successivamente, fatta oggetto di ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi.
La sesta sezione civile ha accolto il terzo motivo di ricorso, per non aver la Corte d’Appello svolto un’adeguata valutazione della situazione economica delle parti.
In motivazione si legge un ampio richiamo agli arresti cui sono pervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018: al riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ai sensi del comma 6°, articolo 5, della L. n. 898 del 1970.
Ai fini del riconoscimento dell’assegno, il Giudice deve accertare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che lo richiede e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicando i criteri equiordinati previsti dalla norma (condizioni economico-patrimoniali delle parti, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale, reddito di entrambi, il tutto in rapporto alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto).
Viene ribadito poi il principio per cui il tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio non è più il parametro cui far riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile. Il Giudice deve piuttosto avere riguardo alla indipendenza economica dei coniugi, valutando se le risorse di cui dispongono siano sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.
Sul piano della funzione perequativa e compensativa, il Giudice deve accertare se il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, nell’ambito di una scelta condivisa tra i due ex coniugi che si sono – di comune accordo – attribuiti diversi ruoli nella gestione della vita familiare.
Ne deriva che il se ed il quantum dell’assegno divorzile non può prescindere da una adeguata valutazione della situazione economica delle parti.
Lecco, 16 dicembre 2020
Avv. Fabio Brusadelli