Mantenimento – Spese straordinarie – Titolo esecutivo costituito dalla sentenza di divorzio – Interesse ad agire per l’ottenimento di uno specifico titolo – Sussiste.
L’ordinanza n. 4513 pubblicata il 21 febbraio 2020 dalla sesta sezione civile della Cassazione riprende l’annoso tema del titolo sotteso alle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli di genitori separati o divorziati.
Il genitore tenuto al mantenimento – ed al pagamento delle spese straordinarie pro quota 50% come da omologa della separazione e sentenza di divorzio – contestava l’azione intrapresa dalla moglie per il rimborso delle spese straordinarie per difetto di interesse ad agire. Sosteneva, sulla scorta della pronuncia n. 11316 del 2011 della Cassazione, che l’attrice fosse già munita di un titolo esecutivo (la sentenza di divorzio appunto) e non avesse interesse ad ottenerne un altro.
Il Tribunale di Udine rigettava l’eccezione di difetto di interesse, richiamando il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui ove l’inadempienza si riferisca all’obbligo di contribuzione delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, si rende necessaria l’acquisizione di un titolo esecutivo specifico.
La Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata per i seguenti motivi.
Il consolidato orientamento secondo il quale “in materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati nel titolo e la relativa entità” (Cass. 4543/2011 e Cass. 1161/2017) non viene scalfito dal contrario orientamento richiamato dal ricorrente, secondo il quale invece il creditore è già munito di titolo e ben può quindi agire subito in sede esecutiva ove gli esborsi siano effettivamente documentati.
Secondo la Corte, dalla giurisprudenza di legittimità emerge la pluralità di forme di tutela giudiziale rimesse alla parte creditrice a fronte dell’inadempienza del genitore obbligato, senza escludere la legittimità della scelta di intraprendere un accertamento a cognizione piena a fonte delle prevedibili contestazioni della controparte. Sussiste quindi l’interesse ad agire per l’ottenimento di un titolo esecutivo specifico, e il rischio della duplicazione dei titoli sarebbe comunque evidenziabile in sede di opposizione all’esecuzione.
Lecco, 9 giugno 2020
Avv. Fabio Brusadelli