Dopo aver analizzato il protocollo inerente la trattazione scritta delle udienze, ci occupiamo ora di quello promulgato dal Presidente del Tribunale di Lecco, d’intesa con il nostro Ordine degli Avvocati, per le udienze civili tramite collegamento da remoto, in attuazione dell’articolo 83, lettera f, D.L. n. 18 del 2020.
Qualora il giudice scelga questa modalità di trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020, o le parti congiuntamente ne facciano richiesta, viene emesso un provvedimento che la cancelleria comunicherà ai difensori delle parti costituite e, occorrendo, al pubblico ministero. Il provvedimento – che dovrebbe aver natura di decreto – indicherà l’ora ed il giorno dell’udienza e conterrà il link utile agli avvocati per il collegamento.
Le parti non ancora costituite potranno accedere al provvedimento contenente il link per l’udienza tramite la consultazione del fascicolo da remoto, con richiesta di visibilità. La cancelleria avrà cura di inserire nello storico del fascicolo l’indicazione “udienza da remoto”. Per le parti contumaci, si procederà alla tradizionale notifica analogica nei casi previsti dal codice.
Resta fermo, come per le udienze a trattazione scritta, che la mancata partecipazione di una parte all’udienza da remoto comporterà l’applicazione delle norme sulla mancata partecipazione all’udienza (art. 181 c.p.c.). Non collegandosi tutte le parti, dovrebbe applicarsi l’articolo 309 c.p.c. in analogia a quanto previsto nel protocollo per trattazione scritta.
All’articolo 3 si prevede un meccanismo utile ad evitare i disguidi correlati al malfunzionamento dei dispositivi necessari per il collegamento: i procuratori delle parti dovranno depositare nel fascicolo (una volta rricevuto il provvedimento di cui sopra ed ovviamente prima dell’udienza) una nota contenente i) un recapito telefonico; ii) un indirizzo e.mail al quale potranno essere contattati. Parimenti il giudice può essere contattato dagli avvocati delle parti al proprio indirizzo e.mail istituzionale. In caso di sostituzioni, gli avvocati dovranno indicare nella nota il nominativo del sostituto ed i suoi recapiti.
Il protocollo impone congrua distanza temporale tra un’udienza e l’altra. Si può immaginare che per la difficoltà di prevedere a priori la durata di ciascuna udienza, gli avvocati debbano attendere “in coda” che il giudice, terminate le precedenti udienze, li autorizzi a loggarsi.
Come si svolgerà l’udienza da remoto.L’articolo 83, comma 7°, lettera f) del D.L. n. 18/2020 prevede che il giudice dia atto a verbale delle modalità con le quali accerta l’identità dei soggetti partecipanti e (per le parti) la loro libera volontà di presenziare.
Non è ammessa, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, la presenza di soggetti non legittimati a presenziare all’udienza. Per quanto riguarda le parti che intendono partecipare personalmente all’udienza, viene precisato che il collegamento deve avvenire dalla stessa postazione da cui è collegato il difensore. Solo per “comprovati motivi” e previa autorizzazione del giudice la parte potrà collegarsi da luogo diverso, dichiarando che non sono presenti nella stanza altri soggetti non legittimati a presenziare.
Tutti i soggetti che partecipano all’udienza da remoto dovranno costantemente tenere accesa la funzione video nel mentre la funzione audio sarà disciplinata (e quindi autorizzata) dal giudice al fine di consentire un corretto sviluppo dell’udienza. E’ in ogni caso vietata la registrazione.
In aderenza alla ratio della norma, non vi sono indicazioni sul luogo dal quale si potrà effettuare il collegamento. E’ quindi consentito all’avvocato ed al giudice di collegarsi ovunque si trovino, compresa la sede di lavoro del cliente.
Il giudice potrà autorizzare deduzioni scritte tramite chat o altro strumento di condivisione dei testi, così come potrà autorizzare la produzione di documenti in udienza tramite condivisione dello schermo. In tale ultimo caso, la condivisione dello schermo vale come mera esibizione e sarà necessario regolarizzare successivamente il deposito tramite PCT.
Problemi di connessione e malfunzionamenti che non siano suscettibili di immediato ripristino comporteranno un rinvio dell’udienza.
Al termine dell’udienza, prima di leggere o condividere il verbale, il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza mediante applicativo sia avvenuto regolarmente. Cautela, questa, forse eccessiva il cui fondamento sembrerebbe risiedere nell’evitare possibili eccezioni che potrebbero dare luogo a motivi di impugnazione per irregolarità del procedimento.
Da ultimo viene regolato il caso in cui all’esito della discussione il giudice debba assumere provvedimenti decisori contestuali in camera di consiglio, per i quali il codice preveda la lettura in udienza alle parti. Il collegamento viene interrotto con sospensione dell’udienza per consentire al giudice di accedere alla camera di consiglio virtuale. In accordo con le parti, viene indicato l’orario per la prosecuzione dell’udienza e la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza al momento della lettura (ipotesi da privilegiarsi, stando alla lettera del protocollo, per ovviare all’oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio). In tale ultimo caso la cancelleria comunicherà il dispositivo mediante PCT lo stesso giorno o, al più tardi, entro e non oltre il giorno successivo.
Lecco, 20 maggio 2020
Avv. Fabio Brusadelli