Dal combinato disposto di cui agli articoli 817 ed 818 del codice civile deriva che la relazione pertinenziale tra due immobili determina automaticamente l’estensione alla pertinenza degli atti o dei rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale, salvo che il rapporto strumentale sia cessato anteriormente all’atto concernente la cosa principale.
Lo ha ricordato la Cassazione – con ordinanza n. 510 del 14 gennaio 2020 – chiamata ad esaminare la fattispecie in cui, all’esito di un divorzio, il marito contestava l’assegnazione all’ex moglie non solo della casa coniugale, ma anche del seminterrato avente un accesso separato.
Non vi sono peraltro dubbi sul fatto che le pertinenze seguano le sorti della cosa principale, e che quindi il provvedimento di assegnazione debba comprendere l’una e le altre.
La pronuncia è d’interesse sotto un altro profilo, quello della prova e dei limiti all’impugnabilità delle sentenze avanti la Corte di legittimità.
Viene difatti ribadito che l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare, e come tale non è mai sindacabile in sede di legittimità. Viceversa, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, è sindacabile ai sensi dell’articolo 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’articolo 115.
Si chiarisce inoltre che, una volta accertata la natura pertinenziale dei beni da parte della Corte d’Appello, era onere di parte ricorrente dimostrare la cessazione del vincolo pertinenziale in epoca precedente al provvedimento di assegnazione, onde evitare l’automatismo previsto dall’articolo 818, comma 1°, c.c., secondo cui la pertinenza rimane soggetta agli effetti degli atti e dei rapporti giuridici che riguardano la cosa principale.
Nel caso specifico, l’ex marito non aveva fornito in giudizio la prova della cessazione del vincolo pertinenziale, e lo stesso vincolo doveva ritenersi oggettivamente certo per l’esistenza di un collegamento interno indiretto (passando attraverso un box pure pertinenziale) tra l’abitazione ed il seminterrato oggetto di contesa
Lecco, 14 febbraio 2020
Avv. Fabio Brusadelli